Zone Franche Urbane Siciliane Gela prima delle non elette ed ipotetica candidata alla vera zona franca doganale.


Le zone Franche urbane nascono in Francia e vengono istituite in Italia con l’art. 21 della Finanziaria 2007 hanno il compito di favorire le zone disagiate ed oggetto di degrado urbano dando un imput in sede locale al processo di sviluppo economico e sociale attraverso degli interventi di recupero urbano dei quartieri disagiati di alcune citta’ della Sicilia e del mezzogiorno.

La scelta viene fatta dalle regioni in rapporto a vari indicatori quali densita’ abitativa,disoccupazione,densita’ delle attivita’ economiche in loco ecc.
Attraverso questo strumento di programmazione economica del territorio vengono incentivati i processi di sviluppo di tutte le attivita’ commerciali ricadenti nelle zone in oggetto che quindi godranno dal punto di vista contributivo di un credito d’imposta sulla nuova occupazione in cifra fissa, per il fisco ci sara’ un esonero per 5 anni dalle imposte sul reddito d'impresa e dell'imposta sui fabbricati,molte le agevolazioni allo start up,mentre i Comuni potrebbero partecipare con l'abbattimento delle aliquote Ici. Lo stato attraverso lo strumento della finanziaria partecipera’ mettendo a disposizione 50 milioni di €uro per il 2008 e per il 2009 mentre le Regioni parteciperanno con un cofinanziamento di almeno il 50%. La scelta delle zone franche urbane spetta in Sicilia al Governo Regionale siciliano che in teoria in concertazione con gli enti locali doveva privilegiare le zone con disagio sociale e potenzialità di sviluppo, importante nella scelta l'aspetto sociale che favorisce al meglio il via libera da parte dell’Unione Europea. La scelta in Sicilia ricade su tre citta’ Catania ,Palermo e Augusta(fonte il quotidiano la Sicilia) la Citta’ di Gela invece resta la prima delle non elette pur avendo una situazione di degrado specie di alcuni quartieri ed una condizione socio economica non indifferente visto lo stato di disoccupazione che oggi supera il 50% della forza lavoro e una problematica importante relativa alle delinquenza minorile perche’ rappresenta molte volte il vero substrato di una manovalanza mafiosa che si basa sulla condizione di poverta’ delle famiglie. Il perche’ di tale scelta da parte del governo regionale sembra ancora piu’ dubbia visto che nel mese di aprile(fonte il sole 24 ore) venivano indicate in prima battuta le citta’ di Catania e di Gela che oggi invece si pone al 4° posto ed alla merce’dell’eventuale scelta da parte del governo nazionale. Sicuramente una grande opera di imposizione di potere politico che si aggiunge alla problematica Acqua potabile (Ragoleto),alla problematica Oncologia,al Porto,all’Interporto, tanti tasselli di uno stesso puzzle che riconducono ad un unico disegno NO allo sviluppo della citta’di Gela. Sembra infatti che la politica in generale sia fatta di vittoriosi e di sconfitti con una programmazione di sviluppo territoriale esitata solo e soltanto in rapporto ai colori ed al potere istituzionale e non al servizio dei bisogni dei cittadini.
Gela deve riuscire ad alzare la testa e mirare alla costituzione della Vera zona franca in quanto porta del mediterraneo e base di appoggio dell’autostrada del mare che passa a poche miglia dalla sua costa infatti la nostra posizione strategica e’confacente alla creazione di una zona franca doganale secondo le disposizioni dei regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione). In virtù di tale normativa, la zona franca doganale rappresenta un’area, separata dal territorio doganale della Comunità, in cui le merci non comunitarie sono considerate, per l’applicazione dei dazi all’importazione, come merci non situate nel territorio doganale UE a condizione che vengano riesportate in paesi extra UE; tali dazi all’importazione vengono normalmente riscossi se le stesse merci vengono immesse in libera pratica nel territorio doganale comunitario.

I benefici della zona franca doganale:

1) la riscossione dei dazi doganali viene differita di 180 giorni dal momento in cui la merce lascia la zona franca per entrare in un altro paese dell’Unione Europea;

2) la merce può essere sottoposta a qualsiasi trasformazione esente da ogni restrizione doganale;

Il Regolamento CEE n. 2923/1992 stabilisce che in una zona franca o deposito franco è autorizzata qualsiasi attività industriale, commerciale o di erogazione di servizi e l’esercizio di queste attività è preliminarmente notificato all’autorità doganale.

Le merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco possono, durante la loro permanenza nella zona franca o nel deposito franco:

a) essere immesse in libera pratica, alle condizioni previste dallo stesso regime e dalla disciplina comunitaria. L'immissione in libera pratica attribuisce ad una merce non comunitaria la posizione doganale di merce comunitaria; essa implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti;

b) formare oggetto, senza autorizzazione, di alcune manipolazioni usuali intese a garantire la conservazione delle merci e migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la vendita;

c) essere vincolate al regime di perfezionamento attivo alle condizioni previste da tale regime. Il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento, le merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione né a misure di politica commerciale (sistema della sospensione). Tali operazioni di perfezionamento comprendono:

- la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;

- la trasformazione di merci;

- la ripartizione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto.

Per prodotti compensatori si intendono tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento. Inoltre, il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento, merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei dazi all’importazione, quando vengano esportate fuori dal territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori (sistema del rimborso). Infatti, il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione qualora dimostri che i prodotti compensatori ottenuti da merci d’importazione, immesse in libera pratica con il sistema del rimborso, sono stati:

- esportati;

- vincolati, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell’ammissione temporanea, del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o posti in zona franca o in deposito franco.

d) essere vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale alle condizioni previste da tale regime.

Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all’importazione e alle misure di politica commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all’importazione, i prodotti risultanti da tale operazioni (prodotti trasformati);

e) essere vincolate al regime dell’ammissione temporanea alle condizioni previste da tale regime. Il regime dell’ammissione temporanea permette l’utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dei dazi all’importazione e senza l’applicazione delle misure di politica commerciale, di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto.

3) la merce proveniente da un paese extra Unione Europea gode di un’esenzione totale dai dazi;

Nelle zone franche e nei depositi franchi, le merci non comunitarie sono considerate, ai fini dell’applicazione dei dazi all’importazione e delle misure di politica commerciale all’importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale; le merci comunitarie, laddove previsto da una specifica normativa comunitaria, beneficiano, invece, a motivo del loro collocamento in zona franca o deposito franco, di misure connesse in genere alla loro esportazione.

4) non esistono limitazioni per la tipologia delle merci che possono essere introdotte ed immagazzinate nella zona franca; non esistono limitazioni al tempo di sosta delle merci all'interno della zona franca; in caso di deterioramento, durante la sosta, le merci possono essere distrutte senza il pagamento di dazi;

“La permanenza delle merci in una zona franca o in un deposito franco non è soggetta ad alcuna limitazione” e per talune merci contemplate dalla politica agricola comune possono essere stabiliti termini particolari.

Tuttavia, se una merce non comunitaria collocata in una zona franca:

- è vincolata al regime del perfezionamento attivo: l’autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori devono esportati o riesportati o ricevere un’altra destinazione doganale; il termine decorre dal giorno in cui la merce non comunitaria è vincolata al regime di perfezionamento attivo;

- è vincolata al regime dell’ammissione temporanea: la durata del vincolo della merce al regime è di 24 mesi; l’autorità può, tuttavia, fissare termini più brevi.

Con riferimento ai contenitori, il Regolamento CEE n. 2454/93 (regolamento di applicazione del codice doganale comunitario) stabilisce che “il beneficio del regime dell’ammissione temporanea si applica ai contenitori approvati per il trasporto sotto suggello doganale o semplicemente muniti di marchi quando vengano introdotti nel territorio doganale della Comunità per conto dei proprietari o degli utilizzatori, o dei rispettivi rappresentanti” e, inoltre, “i contenitori vincolati al regime dell’ammissione temporanea possono restare nel territorio doganale della Comunità per un periodo di dodici mesi”.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, il Regolamento CEE 2454/93 stabilisce che:

- il beneficio del regime dell’ammissione temporanea si applica ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne”;

- tali mezzi “possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l’ammissione temporanea, quali lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione”;

- quando i mezzi di trasporto sono adibiti alla navigazione marittima per uso privato, questi possono restare nel territorio doganale della Comunità per sei mesi, consecutivi o no, in un periodo di dodici mesi. La zona franca doganale e’ il vero volano per lo sviluppo economico alternativo della nostra citta’ di Gela che deve essere presente alla sfida rappresentata dall’apertura dell’area di libero scambio del 2012 con i paesi dell’Africa. Un’importante appuntamento economico per il futuro di Gela e di tutto il comprensorio della futura 10^ provincia produttiva del Golfo.

Maurizio Cirignotta

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